31/07/2017
Decesso del lavoratore: come gestire la liquidazione delle spettanze

Il decesso del lavoratore subordinato comporta una serie di conseguenze in termini di adempimenti a carico del sostituto d’imposta. Il datore di lavoro è, infatti, obbligato a corrispondere, immediatamente, agli eredi la retribuzione maturata e non ancora corrisposta, l’indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento di fine rapporto.

Il decesso del lavoratore subordinato, infatti, a prescindere dalle cause dell’evento, comporta l’automatica interruzione del contratto di lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

In questo caso, anche se la cessazione del contratto non è a lui imputabile, il datore di lavoro è obbligato a erogare l’indennità sostitutiva del preavviso.

Emolumenti agli eredi

Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere, immediatamente, agli eredi:

  • la retribuzione maturata e non ancora corrisposta;
  • l’indennità sostitutiva del preavviso;
  • il trattamento di fine rapporto.

Il diritto a tale spettanze compete alle seguenti due categorie di beneficiari in parte potenzialmente coincidenti:

  • gli eredi (legittimi o testamentari), cui spettano le competenze maturate del deceduto ma non effettivamente erogate allo stesso, ovvero: retribuzione del mese del decesso (se non accreditata prima del decesso), ratei maturati di mensilità aggiuntive ed altre eventuali spettanze non ancora riscosse;
  • gli aventi diritto, indipendentemente dalle eventuali disposizioni testamentarie e al di fuori delle norme concernenti le successioni, cui spettano il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso.

 

I redditi da lavoro dipendente maturati dal lavoratore deceduto sono assoggettati a tassazione applicando le seguenti regole generali:

  • tassazione ordinaria per gli emolumenti retributivi correnti. Su questi redditi il sostituto d’imposta opera una ritenuta d’acconto determinata con aliquota al 23%. L’imposta quantificata unitariamente sull’ammontare complessivo, sarà̀ attribuita a ciascun erede proporzionalmente alla quota di spettanza;
  • tassazione separata sugli emolumenti arretrati e l’indennità sostitutiva del preavviso. La tassazione è effettuata sull’intero importo e l’imposta sarà attribuita a ciascun erede proporzionalmente alla quota di spettanza.

 

Tassazione spettanze sugli eredi

Sono previste diverse modalità di tassazione sugli emolumenti liquidati agli eredi.

 A) Somme liquidate, ma materialmente non riscosse dal lavoratore

ll datore di lavoro deve rilasciare una dichiarazione intestata al lavoratore deceduto. In questo caso non sussiste alcun obbligo di effettuare il conguaglio fiscale. Il calcolo delle imposte sarà effettuato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi che dovrà essere presentata, da uno degli eredi, a nome del lavoratore deceduto.

 B) Somme maturate e non ancora liquidate o in corso di maturazione

Rientrano in questa categoria le somme maturate dal lavoratore per effetto della prestazione lavorativa resa fino al momento del decesso e non ancora liquidate tramite il cedolino paga, quali retribuzione, straordinario, festività, 13esima mensilità, ferie e permessi.

 Tali somme non possono essere corrisposte da parte del datore di lavoro agli eredi senza l’accertamento dell’accettazione dell’eredità, che deve essere adeguatamente documentata dagli aventi diritto.

In questo caso il datore di lavoro deve:

a) provvedere a tassare separatamente con la prima aliquota dello scaglione di reddito (23%);

b) certificare le somme corrisposte e le ritenute operate;

c) rilasciare, a ciascun erede, una Certificazione Unicain cui riportare i dati del datore e dell’erede in qualità di percettore, l’ammontare delle somme e dei valori corrisposti, le ritenute operate, le detrazioni effettuate.

Inoltre, nella casella annotazioni, devono essere esposti i dati del deceduto e il suo numero di codice fiscale, la situazione di eredità o di erogazione di indennità̀ in caso di morte.

C) Premi di produttività

E’ possibile estendere l’applicazione della detassazione anche alle erogazioni effettuate in favore degli eredi: l’applicazione dell’aliquota sostitutiva nella misura del 10% deve essere applicata in presenza delle condizioni soggettive che consentono l’applicazione della agevolazione in capo al lavoratore deceduto.

 D) Assistenza fiscale

Il decesso del contribuente fa venir meno l’obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti del modello 730. Se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio, a debito o a credito, il sostituto comunica agli eredi l’ammontare delle somme non ancora trattenute o rimborsate.

 

Trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso

In caso di morte del prestatore di lavoro, l’indennità sostitutiva del preavviso e il TFR devono essere corrisposti al coniuge, ai figli o, se a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. Ciò anche in caso di espressa rinuncia all’eredità.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve essere effettuata in relazione allo stato di bisogno di ciascuno.

La Legge chiama a succedere (successione legittima) quattro categorie di persone:

  • parenti legittimi (figli, o, in loro mancanza, genitori e fratelli, o, se non ci sono, altri parenti collaterali fino al sesto grado;
  • figli o genitori naturali;
  • coniuge superstite: se non si trova in stato di separazione legale a lui addebitata;
  • in mancanza di parenti legittimi o naturali e del coniuge l’eredità è devoluta allo Stato;

Se tra gli aventi diritto vi sono dei minori d’età è indispensabile l’intervento del Giudice tutelare, anche in presenza del genitore superstite.

Qualora l’azienda datrice di lavoro non contatti gli eredi al fine di corrispondere loro il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso maturata dal lavoratore deceduto saranno questi ultimi a farne richiesta con raccomandata a.r.

In caso di divorzio, all’ex coniuge spettano il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso solo a condizione che non si sia risposato e che sia titolare di assegno di divorzio.

Tale diritto spetta in percentuale all’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.

Tale percentuale è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

  Documentazione da presentare al datore di lavoro

Il datore di lavoro, prima di provvedere al pagamento delle somme agli eredi, deve richiedere agli aventi diritto la seguente documentazione:

1) lo stato di famiglia con la composizione del nucleo familiare alla data del decesso;

2) l’atto di morte del defunto;

3) l’atto notorio presentato dal coniuge o dai figli da cui risulti che tra il defunto e il coniuge non è mai stata pronunciata sentenza di divorzio o separazione;

4) eventuale sentenza di separazione dei coniugi;

5) l’atto notorio presentato da parenti o affini attestante il rapporto di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo nonché la vivenza a carico;

6) gli aventi diritto devono comunque comunicare i dati anagrafici completi di codice fiscale e della quota percentuale di indennità spettante a ciascuno;

7) in presenza di minori di 18 anni o degli incapaci è necessario l’intervento del giudice tutelare, anche in presenza del genitore del minore, che deciderà circa l’accettazione dell’indennità e la relativa ripartizione (copia della delibera del Giudice tutelare dovrà essere consegnata al datore di lavoro prima di erogare il TFR e l’indennità di sostitutiva di preavviso);

 

Tabella riepilogativa: trattamento fiscale e previdenziale

Compenso Contribuzione Tassazione Beneficiari
Retribuzione maturata e non erogata SI In capo agli eredi, con aliquota al 23%  In base alle norme sulla successione
Mensilità aggiuntive, Ferie, ROL SI In capo agli eredi, con aliquota al 23%  In base alle norme sulla successione
TFR NO Tassazione separata Coniuge – figli – parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado, se vivevano a carico del lavoratore.

La ripartizione, in caso di mancanza di accordi, deve essere fatta in base al bisogno di ciascuno.

In mancanza delle predette persone la ripartizione è quella della successione legittima.

Ogni patto precedente la morte è nullo.

Indennità sostitutiva di preavviso SI Tassazione separata Coniuge – figli – parenti entro il 3° grado e affini, entro il 2° grado, se vivevano a carico del lavoratore.

La ripartizione, in caso di mancanza di accordi, deve essere fatta in base al bisogno di ciascuno.

In mancanza delle predette persone la ripartizione è quella della successione legittima.

Ogni patto precedente la morte è nullo.

 

[Fonte Femca Cisl Lombardia]

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