02/01/2017
Pelli e ombrelli: rinnovato il ccnl che accorpa i due contratti di settore

L’ intesa prevede un aumento salariale sui minimi di 73 euro (3°liv.) per il settore pelli e succedanei, in tre tranche: dal 1 gennaio 2017, 29 euro; dal 1 novembre 2017, 20 euro; dal 1 giugno 2018, 24 euro. Il montante complessivo nella vigenza contrattuale è di 1.485 euro.
Per il settore ombrelli e ombrelloni è definito un aumento sui minimi di 70 euro (3°liv.) con le seguenti tranche: 1 gennaio 2017, 28 euro; 1 novembre 2017, 19 euro; 1 giugno 2018, 23 euro. In questo caso il montante complessivo è di 1.426 euro. “Una concreta risposta – dicono soddisfatte Filctem, Femca, Uiltec – in difesa del reddito dei lavoratori e del welfare contrattuale, un segnale importante per i negoziati
in corso a livello confederale sul nuovo modello contrattuale”. Previsti miglioramenti delle normative relative al sistema di relazioni industriali, di informazione, di partecipazione.
Inoltre, sono stati istituiti tre gruppi di lavoro paritetici che affronteranno i temi della politica industriale del settore, della sostenibilità sociale e ambientale della filiera, del reshoring, dell’inquadramento e della formazione, dell’ambiente e sicurezza.
Sul tema del welfare si prevede dal 1 settembre 2018 l’avvio del fondo sanitario, interamente a carico delle imprese, con un importo di 8 euro.
L’ipotesi di accordo prevede per i contratti a termine e in somministrazione a termine, un tetto omnicomprensivo di utilizzo al 25 % (somministrazione massima utilizzabile del 10%).
Ottenuti importanti miglioramento sul tema dei diritti e delle tutele individuali: due giornate di permesso retribuito in caso di ricovero del figlio fino agli 8 anni ed esigibilità di ROL e banca ore per la medesima casistica; la frazionabilità del congedo di 30 giorni per le adozioni internazionali; la possibilità nelle aziende con almeno 50 dipendenti di richiedere per una seconda volta l’anticipo del trattamento di fine rapporto (tfr); la frazionabilità, anche a ore, e la riduzione dei tempi di richiesta sia dei congedi parentali che della legge 104/1992 per i lavoratori diversamente abili e i loro familiari; il congedo per le donne vittime di violenza di genere. Ed infine – vera e propria novità – il riconoscimento del congedo matrimoniale retribuito per le coppie di genere che contraggono matrimonio, anche all’estero.
“L’intesa – fanno sapere i sindacati – sarà sottoposta alle assemblee dei lavoratori per la definitiva approvazione”.

Roma, 23 dicembre 2016

 

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