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Disoccupazione

14 Settembre 2011.

Che cos'è
E' un'indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati. Spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei, non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.). Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni ecc.). Per ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per quanto tempo
A partire dal 1° gennaio 2008 la durata dell’indennità di disoccupazione passa da 7 a 8 mesi, che diventano 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età. Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni.

Diritto alla prestazione
L’indennità di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, è pari al 60% della retribuzione lorda mensile per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l’ottavo mese e al 40% per i mesi successivi.

In caso di sospensione dell'attività produttiva, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, è pagata nella misura del 50% della retribuzione ai lavoratori sospesi .
L’importo massimo dell’indennità è di € 858,58 elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.857,48.

Termine del diritto alla prestazione
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:

  • ha percepito tutte le giornate d'indennità spettanti
  • viene avviato ad un nuovo lavoro
  • diventa titolare di pensione diretta
  • viene cancellato dalle liste di disoccupazione.


La domanda
Dopo essersi iscritti nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l'impiego, si può presentare la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria agli uffici Inps più vicini al luogo di abitazione entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito www.inps.it, nella sezione “moduli”.
Da ricordare
Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere la documentazione ritenuta indispensabile e le informazioni indicate nel modulo, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.

L'indennità
L'indennità può essere riscossa:

  • con assegno circolare;
  • con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.
    Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.
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